Il caldo sta diventando veramente insopportabile ma sai che puoi richiedere la cassa integrazione? Tutto quello che devi sapere assolutamente.
Queste giornate stanno mettendo sempre più a dura prova tutti, ed ogni anno l’emergenza per le alte temperature in estate si fa sempre più alta. Specialmente se il lavoro che svolgiamo è all’aperto. Ma che cosa possiamo fare veramente?

Nell’ambito di quella che è una vera e propria emergenza caldo, negli ultimi anni anche i governi hanno messo in campo delle iniziative per aiutare la popolazione, inserendo anche delle regole per alcune categorie di lavoratori che sono costretti a portare avanti le loro attività nelle ore più calde, mettendo a rischio la propria salute.
Cassa Integrazione per caldo eccessivo, come funziona
Dal 3 luglio 2025, l’INPS ha fornito nuove linee guida per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), all’assegno di integrazione salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Queste disposizioni sono contenute nel messaggio INPS n. 2130, e integrano e confermano quanto già previsto dal Decreto lavoratori emergenza climatica.

Secondo le nuove direttive quindi, è possibile richiedere la cassa integrazione quando le temperature elevate (se superano i 35°C) rendono impossibile svolgere regolarmente le attività lavorative. L’INPS tiene conto non solo della temperatura reale ma anche di quella percepita, che può essere superiore a causa di vari fattori come l’esposizione al sole, l’uso di macchinari che producono calore, l’utilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che aumentano il disagio termico, l’elevato tasso di umidità o, in ambienti chiusi, l’assenza di sistemi di ventilazione o raffreddamento funzionanti per cause imprevedibili.
Esistono due causali principali per la richiesta: l’ordine della pubblica autorità, ovvero se un’ordinanza di un ente pubblico (es. Comune, Protezione Civile) impone la sospensione o riduzione delle attività; un evento meteo o temperature elevate, quando cioè il caldo eccessivo impedisce l’attività lavorativa, ed in questo caso non serve un’ordinanza.
Come richiedere la Cassa Integrazione per le alte temperature
Per quanto riguarda le aziende, devono seguire una procedura specifica:
- Valutazione delle condizioni meteo e scelta della causale: il datore di lavoro deve accertare le temperature elevate che impediscono l’attività e, se applicabile, indicare il Responsabile della Sicurezza.
- Predisposizione della domanda telematica: la domanda va presentata all’INPS tramite il portale online, specificando i dati aziendali, il periodo e il numero di lavoratori coinvolti. È fondamentale selezionare la causale appropriata (“Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” o “Evento meteo” per “temperature elevate”).

- Relazione tecnica: alla domanda deve essere allegata una relazione dettagliata che spieghi le motivazioni, la tipologia di attività sospesa/ridotta e come questa sia stata condizionata dal caldo. Per le ordinanze pubbliche è sufficiente indicarne gli estremi; per il caldo in generale non sono richiesti bollettini meteo (l’INPS li acquisisce d’ufficio), ma basta indicare le temperature dei giorni interessati.
- Informativa sindacale: a differenza di altre causali CIGO, per il caldo l’informativa ai sindacati (RSA, RSU, associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative) non è preventiva e può avvenire anche dopo l’inizio della sospensione. La comunicazione deve indicare la durata prevedibile del periodo e il numero dei lavoratori interessati.
Nell’istruttoria, l’INPS verifica d’ufficio bollettini meteo e ordinanze, valutando la relazione tecnica e richiedendo integrazioni se necessario, per poi approvare o rifiutare la domanda. La cassa integrazione per il caldo è destinata ai lavoratori dipendenti (inclusi apprendisti, a domicilio e agricoli), esclusi i dirigenti, e può durare fino a 13 settimane consecutive, prorogabili fino a un massimo di 52 settimane in un quinquennio.